Se sei uno scrittore, un videomaker o un produttore è importante che tu conosca i numerosi contratti che regolano i diritti cinematografici. Ti sarà utile per produrre qualsiasi prodotto audiovisivo!

Noi siamo qui per spiegarti tutto e, passo dopo passo, chiariremo i tuoi dubbi. Grazie alla collaborazione di Angelisa Castronovo, uno dei nostri avvocati specializzati nel settore dello spettacolo e dei diritti cinematografici.

I diritti cinematografici: tante figure professionali coinvolte

Innanzitutto i diritti cinematografici sono i diritti provenienti da una o più proprietà intellettuali. Sono inoltre utilizzati per la produzione di opere collettive, sotto la tutela del diritto d’autore.

I diritti cinematografici coinvolgono moltissime persone, ovvero tutti coloro che partecipano alla preparazione, produzione e alla distribuzione dell’opera cinematografica.

Il prodotto audiovisivo, considerato opera d’ingegno di carattere creativo, infatti è opera di diversi professionisti che si occupano di numerose prestazioni tra cui:

1. La scrittura del soggetto, ossia la trama del film
2. La stesura della sceneggiatura
3. La composizione della colonna sonora
4. La regia o la direzione artistica
5. La realizzazione della produzione

In realtà si nascondono tante altre figure dietro le opere cinematografiche o audiovisive e, adesso, vedremo insieme quelle appene citate.

Di chi sono i diritti d’autore?

Come abbiamo detto prima, l’opera filmica rientra nella categoria delle opere collettive. L’autore o i coautori dell’opera originale detengono tutti i diritti d’autore sul loro apporto creativo. Fin quando, però, non decidono di cederli a un produttore che intende utilizzarli nell’adattamento desiderato.

Di conseguenza, i diritti d’autore, una volta ceduti, spettano al produttore per quanto concerne il loro sfruttamento economico. Gli autori rimarranno sempre i detentori dei cosidetti diritti morali.

Ma chi sono, di preciso, gli autori?

Coloro che scrivono la storia vengono chiamati autori. L’art. 44 infatti specifica che “si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico (NdA. ovvero il regista)”.

Tutti questi soggetti hanno quindi il diritto ad essere menzionati come co-autori durante la proiezione della pellicola. Con il proprio nome e con il tipo di contributo prestato.

Nello specifico il regista, o direttore artistico, è colui a cui viene affidata la direzione artistica del film. La prestazione del regista coinvolge dunque il suo apporto creativo che dovrà quindi essere disciplinato in un apposito contratto.

Per quanto riguarda invece la musica di un film, invece, può essere commissionata la sua realizzazione a un compositore. Anche in questo caso il produttore dovrà acquisire dall’autore della musica tutti i diritti patrimoniali e di sfruttamento economico dei brani.

Se la colonna sonora del film invece è già esistente, bisognerà invece acquisire la licenza dei diritti dei rispettivi titolari.

I diritti d’autore spettano quindi a tutte le persone citate sopra, ovvero l’ autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, il regista e il compositore delle musiche originali.

Il produttore, invece, tra le tante attività che deve svolgere, ha il compito di acquisire i diritti d’autore. Questo può farlo redigendo i relativi accordi che ti elenchiamo subito ⬇️

L’accordo giusto che protegge i tuoi diritti cinematografici

Quindi, una volta che viene coinvolto il produttore, come prima cosa bisogna occuparsi di una complessa serie di rapporti contrattuali. Questi infatti sono necessari ad assicurare al produttore la titolarità del prodotto finale! La produzione di un film, senza questo passaggio, non può sussistere. I contratti più usati nel cinema sono:

1. Il contratto di regia che si usa per acquisire i diritti del regista e commissionare la relativa prestazione.
2. Il contratto di cessione dei diritti, necessario per acquisire i diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura
3. L’eventuale contratto di opzione per la fase di pre-produzione del film (NdA. non sempre il produttore decide questa strada, a volte infatti sceglie direttamente il contratto di cessione dei diritti citato nel punto 2)

Spieghiamoli passo dopo passo.

Il contratto di regia

Se sei un produttore è importante sapere come redigere un contratto di regia di un film.

Prima di tutto il regista deve dichiarare, nelle premesse, che è interessato ad assumere la regia, che non ha altri vincoli contrattuali con terzi; inoltre deve aver preso visione del cast, della sceneggiatura, dei luoghi di lavorazione e del periodo delle riprese.

⚠️ Le premesse sono parte integrante del contratto di regia, senza queste non può sussistere alcun contratto di regia! ⚠️

Il regista, una volta aver chiarito le sue intenzioni nelle premesse, si obbliga a:

1. Adempiere ai suoi compiti di regista e di direttore del montaggio
2. Dare inizio alle riprese e svolgere l’incarico rispettando i tempi decisi nel piano di lavorazione
3. Tenersi a disposizione della produzione per svolgere tutte le attività necessarie per la pre-lavorazione del film
4. Partecipare alle iniziative di promozione del film previste dal piano di lancio

Quindi, al produttore, per non creare fraintendimenti, conviene dichiarare in maniera esplicita il periodo di svolgimento dell’incarico e la sede di lavorazione. Senza dimenticare il corrispettivo, i rimborsi e l’edizione del film nella sua versione definitiva.

Questo ultimo punto è molto importante. Infatti è possibile cambiare la versione iniziale del film in accordo con la produzione, qualora non sia stato accordato il final cut al regista! Per il produttore questo potrebbe essere un’ancora di salvezza se il girato non dovesse essere come previsto 😉

Il contratto di cessione dei diritti

Per capire come funziona la cessione dei diritti d’autore bisogna prima fare chiarezza su una questione estremamente rilevante. L’autore possiede due tipi di diritti: il diritto di paternità dell’opera – non cedibile – e il diritto di sfruttamento economico che deriva dall’opera, che è cedibile.

Questo significa che non si può cedere il diritto d’autore morale di cui fa parte il diritto di paternità. La creazione dell’opera quindi non può essere attribuita a qualcun altro. Inoltre, il diritto all’integrità dell’opera impedisce che vengano apportate modifiche da altri (NdA. salvo casi eccezionali). Ottima notizia per gli autori! 🙂

Di conseguenza, l’oggetto della cessione del diritto d’autore saranno i diritti legati alla pubblicazione, riproduzione, diffusione, distribuzione, messa in scena e promozione dell’opera. Così come l’ha creata l’autore, oltre a tutti i numerosi altri utilizzi di cui si fa espressa menzione nel contratto.

Una volta chiarito questo, possiamo parlare del contratto di cessione dei diritti.

Il contratto di cessione dei diritti avviene quando il produttore acquista i diritti di sfruttamento economico di un’opera da creare – che può essere un soggetto, un romanzo, un racconto, ecc… – dalla quale intende poi far realizzare una sceneggiatura che sarà commissionata ad autori specializzati.

Attraverso un contratto specifico l’autore o i coautori quindi cedono il diritto di sfruttamento economico dell’opera in cambio di un corrispettivo in denaro.

⚠️ L’autore, quando firma il contratto di cessione del diritto di sfruttamento economico, non deve cedere le sue opere al committente senza limiti di tempo. Il contratto di cessione del diritto d’autore infatti è un vero e proprio contratto di collaborazione. Non va inteso come un rapporto di subordinazione con il committente! ⚠️

L’autore, da parte sua, ha numerosi obblighi, tra cui quello di consegnare l’opera entro la data stabilita nel contratto.

Il committente, invece, dovrà pagare una somma di denaro per la prestazione e la cessione diritti.

Altro fattore importante è che, il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore, fino ai 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo di tempo, l’opera è di dominio pubblico e può essere utilizzata liberamente.

Gli elementi essenziali per il contratto di cessione dei diritti, che di solito ha notevoli vantaggi fiscali e contributivi per gli autori, sono:

1. L’oggetto del contratto che deve essere specificato nel dettaglio (il tipo di opera e quali diritti patrimoniali vengono ceduti)
2. Il corrispettivo, ovvero il compenso che viene stabilito e le modalità del pagamento
3. Il termine entro cui l’opera sarà consegnata
4. La garanzia da parte dell’autore che l’opera non è soggetta ad alcun vincolo e non lede diritti di terzi
5. Il patto di non concorrenza a favore del committente
6. La garanzia che l’autore non utilizzerà l’opera in alcun modo
7. Il Foro competente in caso di controversia

Il contratto di opzione

L’accordo contrattuale di opzione è una scelta molto comune nello sviluppo di un progetto filmico.

L’autore, in pratica, quando firma tale accordo con la società di produzione, sceglie di sottostare alla prevendita dei diritti della sua opera. Si tratta quindi di una semi-acquisizione dei diritti cinematografici!

Perché avviene questa sorta di semi-acquisizione?

Prima di tutto consente ai produttori di ridurre le perdite finanziarie in caso di fallimento del progetto. In più garantisce all’autore una discreta somma di denaro da parte del potenziale acquirente dopo l’acquisizione dei cosiddetti diritti d’autore.

⚠️ Un fatto molto importante che non bisogna dimenticare: non è detto che in questa fase l’opera poi venga effettivamente trasposta. Per dare inizio alla pre-produzione, infatti, prima devono essere prima approvati i termini per il finanziamento e il budgeting ⚠️.

Può accadere che, in caso di sviluppo travagliato, i diritti scadano (NdA. di solito non devono passare più di 12 o 18 mesi). Se si dovesse arrivare oltre il periodo consentito, l’autore potrà vendere i diritti ad un altro produttore senza problemi. Il proprietario dell’opera rimane sempre in pieno possesso dei suoi diritti d’autore. Infatti può cederli a qualcun altro nel caso in cui gli accordi non siano andati a buon fine!

Gli elementi del contratto di opzione che devono essere presenti sono:

1. Il costo da pagare per la concessione del diritto di opzione
2. Il periodo di tempo per il diritto di opzione
3. Un eventuale compensazione per l’autore, ovvero una piccola percentuale del ricavato del film
4. Le eventuali royalty da pagare allo scrittore per quanto riguarda le produzioni successive (NdA. nel caso di sequel o delle serie televisive basate sull’opera)
5. I diritti riservati all’autore nel contratto di opzione
6. Un avvocato che ti aiuti a firmare l’accordo

L’avvocato del cinema: un aiuto verso la scelta migliore per te

Se stai cercando un avvocato esperto in diritti cinematografici, il primo step è considerare che tipo di consulenza stai cercando. È importante anche capire il professionista che fa al caso tuo in base alla sua specializzazione.

Ci sono, infatti, avvocati specializzati in diversi campi del diritto. Noi, per esempio, siamo specializzati nella protezione e nella tutela preventiva del diritto d’autore e della proprietà intellettuale. Con noi puoi mettere al sicuro qualsiasi tipo di progetto: dalle scienze, alla letteratura, al design, alla moda, alle arti figurative e alla cinematografia.

Inoltre collaboriamo con una rete di avvocati pronti a rispondere a qualsiasi tua esigenza e che, nel caso, possono offrirti una soluzione personalizzata.

 

Eventualmente potremmo consigliarti una consulenza con uno dei nostri avvocati esperti in diritti cinematografici come Angelisa Castronovo 🙂

L’articolo è stato redatto grazie alla gentile collaborazione dell’avvocato Angelisa Castronovo